
Per il legislatore europeo, la libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno, nonché il primo presupposto di un significativo contributo alla salute ed al benessere dei consumatori. Un ulteriore presupposto è rappresentato dall’informazione al consumatore, le cui scelte possono essere influenzate, tra l’altro, anche da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale ed etica. Da questo punto di vista, il Reg. UE 1169/2011 rappresenta un importante punto di svolta, poiché sancisce il principio secondo cui, per garantire la salute dei consumatori, non bastano norme in grado di disciplinare la produzione di alimenti secondo criteri di sicurezza alimentare, ma occorre consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli. Ciò può avvenire utilizzando molteplici forme di comunicazione, ma l’informazione più efficace e maggiormente controllata, è affidata all’etichettatura degli alimenti, che fornisce sempre più indicazioni idonee a comprendere la salubrità di un prodotto, non solo in relazione alla qualità e quantità dei suoi ingredienti, ma anche in relazione a specifiche esigenze di salute del consumatore, che possono richiedere attenzioni specifiche, ad esempio, agli allergeni o ai valori nutrizionali. Non solo: il legislatore europeo del 2011 ha avuto la lungimiranza di comprendere che le tecnologie e le scienze legate all’alimentazione sono in continua evoluzione e che, di conseguenza, fosse necessaria una normativa in grado di accogliere le novità ed i progressi, senza dover ogni volta stravolgere il quadro giuridico. Da questo punto di vista, il Reg. 1169/2011, pur essendo estremamente specifico sulle definizioni e gli ambiti di applicazione, si presta ad essere inclusivo verso esigenze emergenti di informazioni al consumatore. Se quindi nel 2011 salute e benessere del consumatore venivano garantite attraverso etichette che fornissero informazioni di tipo dietetico-salutistico, oggi possiamo affermare con certezza che questi contenuti non bastano, poiché il bilancio sulla salubrità di un cibo non può prescindere dal suo impatto sull’ambiente, vale a dire sui danni, in termini di inquinamento di aria, acqua e suolo, che la produzione di quell’alimento ha causato. Senza questo tipo di informazioni, l’etichettatura degli alimenti rischia di risultare addirittura ingannevole, poiché non tiene conto di un gran numero di fattori in grado di incidere negativamente sulla nostra salute. Se, ad esempio, la carne in vendita proviene da animali allevati con modalità intensiva e, quindi, altamente inquinante, i danni alla salute del consumatore possono paradossalmente annullare di gran lunga i benefici di un alimento nutrizionalmente corretto e magari povero di colesterolo. Da questo punto di vista, le informazioni fornite in etichetta circa la provenienza degli alimenti, benché rappresenti un buon inizio, resta largamente insufficiente, soprattutto con riferimento alle carni ed ai prodotti a base di carne. Inoltre, proprio in merito a questa tipologia di prodotti, un’accresciuta maturità nella sensibilità dei consumatori, impone che si diano risposte tangibili anche su questioni etiche legate alle condizioni di vita degli animali negli allevamenti, dal momento che per un sempre più largo numero di persone è accettabile che talune specie animali vengano allevate per la produzione di cibo destinato all’uomo, purché abbiano avuto una buona vita. In questo senso, le attuali etichettature non offrono alcuna indicazione utile a discriminare la tipologia di allevamento da cui proviene l’animale utilizzato per le carni che vengono immesse sul mercato, di fatto sottraendo al consumatore la possibilità di una scelta consapevole che premi modalità di allevamento a bassa densità di capi e, conseguentemente, in grado di assicurare agli animali una qualità di vita migliore. Questo genere di riflessioni troverebbe, oggi, concrete opportunità di regolamentazione, proprio grazie all’inclusività del Reg. UE 1168/2011, caratteristica grazie alla quale la priorità di un’etichetta resta la garanzia di un’informazione al consumatore trasparente ed idonea a favorire scelte consapevoli. Al tempo stesso, va rilevato che, né dalla Commissione europea, né dalle autorità italiane, vengono effettuati dei monitoraggi sistematici delle esigenze dei consumatori rispetto alle informazioni fornite attraverso l’etichettatura degli alimenti. In particolare, mentre l’Unione Europea e gli Strati membri hanno attribuito molta importanze ed investito in campagne di informazione ai consumatori per migliorare il livello di comprensione delle etichette, è come se le esigenze dei consumatori fossero state date per scontate, limitando i dati da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari alle informazioni di tipo “salutistico” e “dietetico”, senza tener conto delle risposte che il mercato è stato in grado di fornire spontaneamente; basti pensare al successo che talune indicazioni, seppure ingannevoli, hanno avuto presso il pubblico, per prodotti che venivano presentati come “a basso impatto ambientale”, o “ecologici”, o “sostenibili”. Questa pratica vietata, denominata Greenwashing, ha trovato nella Dir. UE 2024/825 degli strumenti di tutela da contenuti ingannevoli in quanto non sostenuti da evidenze scientifiche, ma ha avuto, se non altro, il merito di evidenziare che il consumatore, nella scelta degli alimenti da acquistare non è sensibile solo ad aspetti quali i nutrienti, la freschezza o la genuinità, ma anche all’impatto dei prodotti sull’ambiente, mostrando una propensione per i cibi che inquinano meno e che, in generale, siano rispettosi dell’ambiente e degli animali. In pratica, dove non si sono spinte le istituzioni, è arrivato il marketing, a delineare le esigenze dei consumatori rispetto all’etichettatura degli alimenti, affinché possano compiere scelte consapevoli, anche relativamente ai processi produttivi, rendendo evidente, una volta per tutte, che la salubrità di un alimento non si limita al suo contenuto, ma si estende anche al suo impatto ambientale.